L'evento
Simone Costa al Grande Fratello lascia la fidanzata Yulia Bruschi in diretta Tv: "Per cortesia ora togliti l'anello"
La storia d'amore tra il ristoratore Simone Costa e la sua fidanzata e anche dipendente presso l'Antico Caffè delle Mura è finita ieri sera durante la trasmissione del Grande Fratello nella cui casa la ragazza di origini cubane, Yulia Bruschi, è concorrente
Lega Toscana, 'prosegue collaborazione con comitato Vannacci'
''Prosegue in vista delle prossime elezioni regionali ed amministrative, nell'ottica di una sempre maggiore integrazione, la collaborazione da parte della segreteria regionale con il comitato 'Il mondo al contrario', riferimento del parlamentare europeo Roberto Vannacci, e nello specifico con il suo delegato Massimiliano Simoni'
La Gazzetta del Serchio cambia dominio: da .it a .net
Non cambieranno la grafica, che resterà la stessa né i contenuti archivio compreso. L'indirizzo di posta elettronica diventerà
Disobbedienti: Vannacci e Rizzo attaccano il politicamente corretto
Al VI° Congresso di Meritocrazia Italia, il palco ha visto confrontarsi due protagonisti di quella politica italiana che non teme di andare controcorrente: il Generale Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, e Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana e Popolare
Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi alla Targa Florio: un rocambolesco terzo posto ottimo in chiave campionato italiano GT
In campionato vincono il titolo Italiano delle Prove di Media, si riprendono la piazza d'onore nella generale e vincono il campionato scuderie
Consiglio provinciale di Lucca, giovedì 17 ottobre la prima seduta del mandato di Marcello Pierucci
Si terrà giovedì 17 ottobre, alle 17, nella sala Rappresentanza di Palazzo Ducale il primo Consiglio provinciale di Lucca dopo le elezioni dello scorso 29 settembre. L'ordine del giorno della prima seduta del…
Disturbi dello spettro dell’autismo: l’importanza dei facilitatori sociali (ESP) e dei gruppi di auto-aiuto in un evento formativo a Castelnuovo
Si è svolto nei giorni scorsi (11 ottobre), nella Sala Suffredini del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, il seminario “ESP, le risorse dell’esperienza: DSA e gruppo di auto-aiuto”, accreditato…
Kedrion: l'eccellenza del biofarmaceutico e il viaggio del plasma per la cura di malattie rare
Porte aperte nell’hub produttivo di Bolognana per dialogare con Istituzioni e associazioni di donatori e pazienti
Roberto Vannacci alla cerimonia per la nomina del nuovo comandante del 9° Reggimento d'assalto 'Col Moschin'
Una giornata emozionante alla caserma Vannucci di Livorno per il generale di divisione ed europarlamentare che, dal 2011 al 2013, ha guidato il reparto più prestigioso dell'esercito italiano. Unica autorità politica presente alla cerimonia
"Giovanni Pascoli narratore dell'avvenire", incontro con Luigi Nicolini
Torna per il sesto anno consecutivo la collaborazione tra Fondazione Giovanni Pascoli e LuccAutori - Premio letterario Racconti nella Rete, festival giunto alla sua trentesima edizione. E' dal 2019…
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I giornali sono un mezzo di espressione della libertà di opinione che negli ordinamenti democratici assurgono a veri e propri garanti della democrazia. Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza 25138/2007. La Cassazione ha in proposito chiarito che la libertà di manifestazione del proprio pensiero, garantito dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee o critiche su temi d’interesse pubblico, senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche.
Sta di fatto che la Gazzetta di Lucca, durante lo svolgimento del proprio lavoro di professionista dell’informazione, dedito quindi alla raccolta e produzione di contenuti informativi e di cronaca, è stata citata in giudizio da un cittadino di Viareggio il quale si è sentito leso nella sua privacy e danneggiato nella sua immagine perché ritratto in alcune foto pubblicate dalla testata giornalistica.
L’episodio è avvenuto a Lucca il 25 aprile del 2021, durante un evento pubblico cui anno partecipato centinaia di persone, riunite per ascoltare l’influencer 'no vax' Andrea Colombini.
Presente alla giornata anche il fotografo della Gazzetta, intervenuto - come da prassi - per documentare con le immagini i contenuti testuali prodotti dal giornalista di testata.
Una persona si è poi riconosciuta nelle foto pubblicate online e, sentendosi esposta pubblicamente senza aver dato il proprio consenso, ha deciso di citare in giudizio la testata giornalistica.
E’, però, di qualche giorno fa la sentenza del giudice di pace il quale non solo scagiona la Gazzetta dalle accuse rivolte, ma condanna la persona che ha portato in giudizio la testata giornalistica a pagare per intero le spese legali.
La sentenza è molto chiara e non lascia adito a dubbi. Di seguito alcuni passaggi: “non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine , come nel caso in esame - , è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico […]”. “Il Giornale “ -continua la sentenza – “ha documentato un evento pubblico che si svolge nella città di Lucca con tanto di corteo e comizio. Sussiste dunque un interesse pubblico che autorizza e legittima la pubblicazione della notizia e delle immagini riferite all’evento ed infatti il soggetto non è ritratto da solo ma nel contesto della manifestazione. Vi è dunque la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca […]”.
A questo punto, alla luce dei fatti, è doveroso fermarsi per un attimo, e capire tramite un ‘attenta riflessione, fin dove il diritto all’informazione può arrivare, quando inizia il diritto alla privacy,la salvaguardia dell’immagine e quando invece il giornalista si può appellare alla libertà di stampa.
Per farlo abbiamo chiesto la collaborazione dell’avvocato Cristiana Francesconi, titolare dello studio legale Francesconi, che da sempre assiste Aldo Grandi e le Gazzette.
Avvocato Francesconi per prima cosa potrebbe spiegare che cosa si intende per diritto di cronaca?
Il diritto di cronaca, o diritto d'informare, consiste nel diritto a pubblicare tutto ciò che è collegato a fatti e avvenimenti di interesse pubblico o che accadono in pubblico ed è riconosciuto nell’ordinamento italiano tra le libertà di manifestazione del pensiero. L’art. 21 Cost. infatti riconosce a “tutti” il “diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione”. in tale ambito è riconosciuta e garantita la libertà di stampa, quale mezzo di manifestazione e veicolazione del pensiero. Stampa libera, nella quale rientra il diritto di cronaca: il diritto del giornalista di diffondere notizie, commenti, riguardanti vicende, accadimenti che ineriscono persone, che interessano la generalità dei cittadini i quali devono avere la libertà di arrivare all’autoconsapevolezza della propria informazione.
Quali sono, allora, le condizioni che rendono legittimo il diritto di cronaca?
Si ha l’esercizio legittimo del diritto di cronaca quando vengono rispettati tre requisiti: la verità oggettiva della notizia pubblicata, l’esposizione della notizia secondo criteri di correttezza formale ed il rilievo pubblico del fatto ossia la cosiddetta pertinenza.
Dove finisce il diritto di cronaca ed inizia il danno d’immagine?
Un limite del diritto di cronaca sta nell’esercizio illegittimo dello stesso. In generale, ogni operatore dell’informazione deve attenersi ai doveri di correttezza e buona fede, alla base di ogni rapporto giuridico, maggiormente laddove si eserciti una professione, come nel caso dei giornalisti. Nello specifico del caso in questione, se fosse stata fatta una foto e poi fosse stata venduta senza l’autorizzazione del soggetto coinvolto, questo atto sarebbe stato sanzionabile ed il soggetto coinvolto avrebbe avuto diritto ad un risarcimento per l’utilizzo improprio e non autorizzato della propria immagine. Relativamente all’accaduto però siamo al paradosso in quanto negli eventi pubblici il diritto all’informazione prevale sul diritto alla tutela di immagine.
Invece cosa si intende per privacy?
La privacy o diritto al riservatezza riguarda esclusivamente la sfera intima della persona. Le normative per la privacy che si sono susseguite negli ultimi anni infatti, sono state pensate per salvaguardare e tutelare la sfera privata del singolo individuo, impedendo che le informazioni riguardanti la sfera personale siano divulgate senza l’autorizzazione dell’interessato e che soggetti terzi si intromettano nella sfera privata. Ancora un volta, in merito alla questione in oggetto non si può parlare di lesione della privacy in quanto la persona coinvolta si trovava in un luogo pubblico, ad un evento pubblico, assieme a centinaia di altre persone.
Infine, visto che la comunicazione oggi, viaggia anche e soprattutto attraverso canali digitali quali internet e social media, ci potrebbe spiegare cosa è il cosiddetto diritto all’oblio?
Il diritto all’oblio nasce per tutela la riservatezza della persona. Difatti un soggetto ha diritto di chiedere che una notizia, a sé relativa, pur legittimamente diffusa in passato, non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di nuova divulgazione. Requisiti fondamentali però devono essere il fatto che la notizia non abbia più rilevanza a livello informativo e che sia lontana nel tempo.
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Una vittoria del diritto di cronaca a tutti gli effetti, quella andata in onda presso il tribunale di Lucca ad opera del giudice di pace Anna Correggia chiamata a decidere nella causa civile intentata da Salvatore Rizzo di Viareggio assistito dall'avvocato Daniele Saviozzi di Guamo, nei confronti di Aldo Grandi in veste di direttore responsabile della Gazzetta di Lucca difeso dall'avvocato Duilio Cuoci dello studio di Cristiana Francesconi di Viareggio. Un risultato che, finalmente e ancora una volta, riconosce il diritto di un fotoreporter di scattare liberamente in luogo pubblico e l'altrettanto importante dovere di un direttore di pubblicarle.
Ma veniamo ai fatti. Il 25 aprile 2021 lungo le strade cittadine e all'ex campo Balilla si svolse una manifestazione che aveva come principale protagonista Andrea Colombini. Si trattava di un evento di protesta contro le misure liberticide anti Covid. Centinaia le persone presenti e che hanno sfilato. C'è un solo giornale che segue giustamente il tutto ed è la Gazzetta di Lucca con il suo fotografo Ciprian Gheorghita. Le immagini vengono regolarmente pubblicate in due articoli apparsi sul quotidiano on line. Ebbene, Salvatore Rizzo, abitante a Viareggio, nello scorrere le foto, si trova immortalato in tre di esse e decide di rivolgersi all'avvocato Daniele Saviozzi lamentando di aver patito un danno notevole e di chiedere un risarcimento non avendo mai dato il proprio assenso e consenso alla pubblicazione degli scatti.
L'avvocato Saviozzi ha, così, avviato una causa di fronte al giudice di pace chiedendo una somma di 5 mila euro a titolo di risarcimento ad Aldo Grandi nella veste di direttore responsabile della Gazzetta di Lucca, lamentando per il suo cliente la lesione del diritto all'immagine e alla riservatezza, la pubblicazione delle tre immagini violando la legge e che la pubblicazione delle medesime ha arrecato pregiudizio all'onore e alla reputazione di Salvatore Rizzo. Oltre a ciò l'avvocato lucchese chiedeva anche la condanna al pagamento delle spese processuali e professionali, in sostanza l'addebito ad Aldo Grandi del proprio compenso.
Il legale della presunta parte lesa spiegava nel suo atto di citazione che la Gazzetta di Lucca e il suo direttore responsabile avevano pubblicato due articoli - uno in data 25 aprile 2021 intitolato Colombini Mob, il distanziamento che unisce che avrebbe, a suo avviso, riportato due foto sconnesse dall'articolo e l'altro il giorno successivo dal titolo Come eravamo e come sono diventati... che, addirittura, riportava ben otto foto che ritraevano il proprio cliente - a seguito dei quali Salvatore Rizzo aveva patito gravi conseguenze.
Vediamole: l'avvocato Saviozzi sosteneva che a seguito della pubblicazione delle immagini il suo cliente era stato contattato da diverse persone che gli manifestavano il loro disappunto ritenendo che fosse un sostenitore 'di un noto influencer lucchese'. In più, l'avvocato specificava che la moglie del suo cliente, avendo visto che le immagini contestate ritraevano il marito in compagnia di una donna, esprimeva 'sentimenti di gelosia e rancore'. Per questi motivi il legale lamentava la lesione del diritto all'immagine e alla riservatezza e l'assenza del consenso allo scatto e alla pubblicazione delle immagini.
L'avvocato Duilio Cuoci dello studio Francesconi ribatteva definendo infondata la domanda di risarcimento poiché le foto scattate erano a tutti gli effetti legittime in quanto raffiguranti un evento pubblico dipanatosi lungo le strade di Lucca fino ad uno dei campi che costeggiano le mura dove il corteo si era radunato per un comizio e dove anche l'attore, insieme ad altre persone, era presente. Inoltre secondo Cuoci gli scatti che ritraevano Salvatore Rizzo non presentavano alcunché di lesivo, indecoroso o disonorevole della sua reputazione.
Ascoltate le motivazioni delle parti, il giudice di pace Anna Correggia ha così motivato la sua decisione:
La domanda attrice non è fondata e dunque non è meritevole di accoglimento. Vero è che così come risulta dalla documentazione fotografica prodotta agli atti di causa che sulla pagina web del quotidiano on line della Gazzetta di Lucca venivano pubblicate delle foto che ritraevano l'attore ma tale pubblicazione è consentita ai sensi dell'art. 97 comma 1 della legge 633/1941 che prevede che non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine, come nel caso in esame, è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Vi è che il giornale di cui il convenuto è direttore, ha documentato, così peraltro come si evince chiaramente da tutte le fotografie prodotte, un evento pubblico che si svolgeva nella città di Lucca con tanto di corteo e comizio.
Sussiste dunque un interesse pubblico che legittima e autorizza la pubblicazione della notizia e delle immagini riferite all'evento ed infatti l'attore non è ritratto da solo, ma nel contesto della manifestazione. Vi è dunque la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca tanto più ove si consideri che le immagini che ritraggono l'attore non determimano la lesione di beni rilevanti come la reputazione e l'onore, così come dispone il II comma dell'art. 97 della legge 633/1941 che recita che il ritratto non può, tuttavia, dunque come deroga al primo comma, essere esposto o messo in commercio quando l'esposizione rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.
E' necessario in simili casi procedere sempre ad un bilanciamento tra l'interesse individuale alla tutela di diritti della personalità e quello costituzionalmente protetto alla libera manifestazione del pensiero, analizzando il contesto in cui le immagini sono state pubblicate e l'evento da cui traggono origine. Le immagini di cui si duole l'attore si riferiscono a un luogo pubblico e l'attore è stato fotografato accidentalmente non essendo lui l'oggetto della foto ma l'evento pubblico e il corteo che veniva seguito dai cronisti e documentato nelle sue varie fasi nelle strade del centro cittadino. Per le ragioni sopra esposte la domanda attrice è rigettata. Le spese legali seguono la soccombenza.
Salvatore Rizzo è stato condannato al pagamento a favore dello studio legale Cristiana Francesconi delle spese legali per 700 euro quale compenso professionale.