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Scritto da erika ansani
L'evento
06 Aprile 2022

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I giornali sono un mezzo di espressione della libertà di opinione che negli ordinamenti democratici assurgono a veri e propri garanti della democrazia. Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza 25138/2007. La Cassazione ha in proposito chiarito che la libertà di manifestazione del proprio pensiero, garantito dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee o critiche su temi d’interesse pubblico, senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche.

Sta di fatto che la Gazzetta di Lucca, durante lo svolgimento del proprio lavoro di professionista dell’informazione, dedito quindi alla raccolta e produzione di contenuti informativi e di cronaca, è stata citata in giudizio da un cittadino di Viareggio il quale si è sentito leso nella sua privacy e danneggiato nella sua immagine perché ritratto in alcune foto pubblicate dalla testata giornalistica.

L’episodio è avvenuto a Lucca il 25 aprile del 2021, durante un evento pubblico cui anno partecipato centinaia di persone, riunite per ascoltare l’influencer 'no vax' Andrea Colombini.

Presente alla giornata anche il fotografo della Gazzetta, intervenuto - come da prassi - per documentare con le immagini i contenuti testuali prodotti dal giornalista di testata.

Una persona si è poi riconosciuta nelle foto pubblicate online e, sentendosi esposta pubblicamente senza aver dato il proprio consenso, ha deciso di citare in giudizio la testata giornalistica.

E’, però, di qualche giorno fa la sentenza del giudice di pace il quale non solo scagiona la Gazzetta dalle accuse rivolte, ma condanna la persona che ha portato in giudizio la testata giornalistica a pagare per intero le spese legali.

La sentenza è molto chiara e non lascia adito a dubbi. Di seguito alcuni passaggi: “non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine , come nel caso in esame - , è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico […]”. “Il Giornale “ -continua la sentenza – “ha documentato un evento pubblico che si svolge nella città di Lucca con tanto di corteo e comizio. Sussiste dunque un interesse pubblico che autorizza e legittima la pubblicazione della notizia e delle immagini riferite all’evento ed infatti il soggetto non è ritratto da solo ma nel contesto della manifestazione. Vi è dunque la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca […]”.

A questo punto, alla luce dei fatti, è doveroso fermarsi per un attimo, e capire tramite un ‘attenta riflessione, fin dove il diritto all’informazione può arrivare, quando inizia il diritto alla privacy,la salvaguardia dell’immagine e quando invece il giornalista si può appellare alla libertà di stampa.

Per farlo abbiamo chiesto la collaborazione dell’avvocato Cristiana Francesconi, titolare dello studio legale Francesconi, che da sempre assiste Aldo Grandi e le Gazzette.

Avvocato Francesconi per prima cosa potrebbe spiegare che cosa si intende per diritto di cronaca?

Il diritto di cronaca, o diritto d'informare, consiste nel diritto a pubblicare tutto ciò che è collegato a fatti e avvenimenti di interesse pubblico o che accadono in pubblico ed è riconosciuto nell’ordinamento italiano tra le libertà di manifestazione del pensiero. L’art. 21 Cost. infatti riconosce a “tutti” il “diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione”. in tale ambito è riconosciuta e garantita la libertà di stampa, quale mezzo di manifestazione e veicolazione del pensiero. Stampa libera, nella quale rientra il diritto di cronaca: il diritto del giornalista di diffondere notizie, commenti, riguardanti vicende, accadimenti che ineriscono persone, che interessano la generalità dei cittadini i quali devono avere la libertà di arrivare all’autoconsapevolezza della propria informazione.

Quali sono, allora, le condizioni che rendono legittimo il diritto di cronaca?

Si ha l’esercizio legittimo del diritto di cronaca quando vengono rispettati tre requisiti: la verità oggettiva della notizia pubblicata, l’esposizione della notizia secondo criteri di correttezza formale ed il rilievo pubblico del fatto ossia la cosiddetta pertinenza.

Dove finisce il diritto di cronaca ed inizia il danno d’immagine?

Un limite del diritto di cronaca sta nell’esercizio illegittimo dello stesso. In generale, ogni operatore dell’informazione deve attenersi ai doveri di correttezza e buona fede, alla base di ogni rapporto giuridico, maggiormente laddove si eserciti una professione, come nel caso dei giornalisti. Nello specifico del caso in questione, se fosse stata fatta una foto e poi fosse stata venduta senza l’autorizzazione del soggetto coinvolto, questo atto sarebbe stato sanzionabile ed il soggetto coinvolto avrebbe avuto diritto ad un risarcimento per l’utilizzo improprio e non autorizzato della propria immagine. Relativamente all’accaduto però siamo al paradosso in quanto negli eventi pubblici il diritto all’informazione prevale sul diritto alla tutela di immagine.

Invece cosa si intende per privacy?

La privacy o diritto al riservatezza riguarda esclusivamente la sfera intima della persona. Le normative per la privacy che si sono susseguite negli ultimi anni infatti, sono state pensate per salvaguardare e tutelare la sfera privata del singolo individuo, impedendo che le informazioni riguardanti la sfera personale siano divulgate senza l’autorizzazione dell’interessato e che soggetti terzi si intromettano nella sfera privata. Ancora un volta, in merito alla questione in oggetto non si può parlare di lesione della privacy in quanto la persona coinvolta si trovava in un luogo pubblico, ad un evento pubblico, assieme a centinaia di altre persone.

Infine, visto che la comunicazione oggi, viaggia anche e soprattutto attraverso canali digitali quali internet e social media, ci potrebbe spiegare cosa è il cosiddetto diritto all’oblio?

Il diritto all’oblio nasce per tutela la riservatezza della persona. Difatti un soggetto ha diritto di chiedere che una notizia, a sé relativa, pur legittimamente diffusa in passato, non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di nuova divulgazione. Requisiti fondamentali però devono essere il fatto che la notizia non abbia più rilevanza a livello informativo e che sia lontana nel tempo.

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