Tempi duri per i giornalisti 'non allineati'. Nella riunione del 19 novembre 2020, infatti, il consiglio nazionale ha approvato alcune modifiche al testo unico dei doveri del giornalista. Eccole:
1) Aggiungere all’art. 2 il secondo comma dell’art. 2: 2. Il giornalista si riconosce nei principi del presente Testo unico ed è incolpabile a titolo di manifesto disconoscimento dei principi deontologici che regolano l’esercizio della professione, quando sia stato sanzionato con una decisione non più impugnabile e sia nuovamente incolpato, nell’arco di un quinquennio dal precedente provvedimento disciplinare, per aver violato il medesimo principio con il proprio comportamento. Se ricorrono tali condizioni, l’accertamento della reiterazione della stessa violazione disciplinare comporta l’applicazione almeno della sanzione immediatamente più grave.
******** 2) Aggiungere dopo l’art. 5: Art. 5 - bis Rispetto delle differenze di genere Nei casi di femminicidio, violenza, molestie, discriminazioni e fatti di cronaca, che coinvolgono aspetti legati all’orientamento e all’identità sessuale, il giornalista: a) presta attenzione a evitare stereotipi di genere, espressioni e immagini lesive della dignità della persona; b) si attiene a un linguaggio rispettoso, corretto e consapevole. Si attiene all’essenzialità della notizia e alla continenza. Presta attenzione a non alimentare la spettacolarizzazione della violenza. Non usa espressioni, termini e immagini che sminuiscano la gravità del fatto commesso; c) assicura, valutato l’interesse pubblico alla notizia, una narrazione rispettosa anche dei familiari delle persone coinvolte.
2 ******** 3) Inserire nell’art. 6 le parole in corsivo Art. 6 Doveri nei confronti dei soggetti deboli. Informazione scientifica e sanitaria Il giornalista: a) rispetta i diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla «Carta di Treviso»; b) evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate avendo cura di segnalare i tempi necessari per ulteriori ricerche e sperimentazioni; dà conto, inoltre, se non v’è certezza relativamente ad un argomento, delle diverse posizioni in campo e delle diverse analisi nel rispetto del principio di completezza della notizia; c) diffonde notizie sanitarie e scientifiche solo se verificate con fonti qualificate sia di carattere nazionale che internazionale nonché con enti di ricerca italiani e internazionali provvedendo a evidenziare eventuali notizie rivelatesi non veritiere; d) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.
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In sostanza, sarà più semplice e facile essere sospesi o anche radiati - secondo i dati in questi ultimi tempi è aumentata di un terzo l'attività dei collegi di disciplina i quali avranno un potere e una discrezionalità, oggettivamente, superiori a quelle che hanno oggi - qualora si incappi nel giudizio di condanna. Per noi che, evidentemente, siamo recidivi da sempre, si prevedono tempi di grande difficoltà ai quali, probabilmente, non resterà altro, per farvi fronte, che dimettersi dall'ordine professionale.