Riceviamo e pubblichiamo integralmente questo chiarimento di Mirna Pellinacci e Angelo Girolami rispetto alla questione dell’ineleggibilità degli stessi rispetto alla carica di consiglieri del locale comitato Asbuc:
"La Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso promosso da Mirna Pellinacci, Angelo Girolami e Mario Puglia per l’annullamento della sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva confermato quella del Tribunale di Lucca, dichiarativa dell’ineleggibilità/incompatibilità dei tre consiglieri eletti nel comitato dell’Asbuc di Vagli Sotto e Stazzema limitatamente alla frazione di Arni.
Si tratta di un procedimento non contenzioso ma previsto dall’ordinamento per gli enti locali (Comuni, Province e Regioni), finalizzato a verificare la sussistenza di tipiche ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità degli eletti alle cariche pubbliche in tali enti. Materia assai delicata perché questo procedimento attribuisce al Giudice Ordinario il potere, su istanza di qualunque elettore, di porre nel nulla l’espressione del voto popolare.
La Regione Toscana, con una legge regionale ed un regolamento approvati rispettivamente nel 2014 e nel 2015, ha regolamentato la materia delle Amministrazioni separate per i beni di uso civico previste dalla disciplina statale pre-costituzionale risalente agli anni ’20, applicando alle elezioni dei relativi comitati, con una tecnica di rinvio non del tutto chiara, la disciplina statale prevista in materia di Enti Locali.
La materia dei diritti di uso civico, di matrice addirittura pre-unitaria e regolamentata da una legislazione precedente alla Costituzione, è stata oggetto di stratificati e disorganici interventi normativi a livello statale, precedenti e successivi alla riforma del titolo V della Costituzione del 2001. Da ultimo è intervenuta una nuova legge statale nel 2017, ovvero in pendenza del procedimento che riguardava l’elezione del comitato ASBUC di Vagli Sotto e Stazzema. Non meno complessa è, poi, la disciplina costituzionale sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni nelle diverse materie coinvolte, tra cui l’ordinamento civile e l’ambiente (secondo la Corte Costituzionale, l’uso civico ha anche funzione “ambientale”).
A fronte dell’elezione attraverso libere votazioni di tre consiglieri ASBUC, nelle persone di Mario Puglia (che non ha mai presieduto, contrariamente a quanto si legge sulla stampa, detto comitato, essendone stato co-commissario per pochi mesi nel 2004-2005, per ordine della stessa Regione Toscana, nonostante all’epoca fosse già Sindaco ed avendo presieduto solo nel lontano 2002-2004 un altro comitato frazionale di Vagli Sopra) Mirna Pellinacci e Angelo Girolami, che nel contempo ricoprivano cariche elettive nel Comune di Vagli Sotto, il cui territorio in parte coincide con i terreni che sarebbero di competenza dell’Asbuc, alcuni cittadini hanno utilizzato lo strumento previsto per le elezioni comunali e provinciali, per promuovere la cosiddetta “azione popolare”.
Mario Puglia si è volontariamente dimesso dalla carica di Presidente dell’Asbuc già in corso del primo grado di giudizio ed i consiglieri tutti si sono volontariamente dimessi dopo la pronuncia della Corte di Appello.
Prima, però, di porre definitivamente nel nulla il voto democraticamente espresso dai titolari dei diritti di uso civico, i tre consiglieri hanno inteso portare la questione alla Corte di Cassazione, sollevando anche dubbi di legittimità costituzionale della disciplina regionale. E ciò anche perché le sentenze dei giudici di merito erano scarsamente e non convincentemente motivate, come dimostra il fatto che quella del Tribunale di Lucca era addirittura formata da poche pagine e che invece quella della Corte di Cassazione, che pure non affronta tutti i motivi di ricorso formulati, si compone di 25 pagine. L’Ordinanza della Corte di Cassazione affronta, grazie al ricorso promosso, per la prima volta numerose questioni poste dalla nuova disciplina statale (2017) e da quella regionale della Regione Toscana (2014 - 2015) e dà atto della eccezionale complessità della materia, tanto che compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Non si escludono nuovi interventi della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale in materia.
In conclusione, si tiene a rimarcare l’Asbuc è già costituito da tempo da consiglieri diversi rispetto ai ricorrenti in Cassazione che si erano come detto dimessi.
Si evidenzia, altresì, che i ricorrenti in Cassazione non hanno resistito in giudizio sulla base di presunte ambizioni di controllo su terreni e “ricchezze del sottosuolo”, anche perché l’ASBUC ha ormai assunto, come riconosciuto dalla stessa Cassazione nell’ordinanza in oggetto, scopi di tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale, preminenti rispetto allo sfruttamento dei beni da parte dei titolari degli antichi diritti di uso civico. Essi hanno inteso a proprie spese tutelare pienamente la libera espressione di voto attribuita ai titolari dei beni di uso civico per la formazione del comitato preposto alla gestione ed amministrazione di tali beni. Ente di diritto privato e con autonomia statutaria".