Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento a firma di Stella Radicchi, referente Confad per la Garfagnana e Valle del Serchio, e Laura Andrao, avvocato Confad per i diritti delle persone con fragilità.
"La fragilità non si ferma, non si ferma il lavoro dei genitori non si ferma la regressione delle persone con disabilità lasciate sole.
Le famiglie con disabilità credono al massimo delle potenzialità residue dei propri figli sacrificando se stessi come persone e come lavoratori al fine ultimo di tutelare e sostenere i propri figli fragili. Poi arriva il Covid, un acronimo con il potere di passare la spugna sulle certezze della quotidianità e proprio li dove la routine s’incrina escono le fragilità ancor più forti di prima.
Ed ora come si fa a far capire ai ragazzi che le loro giornate non hanno più né un inizio né una fine? Che quell’educatore che li seguiva ha paura dei loro baci, dei loro abbracci? Come si fa? Come si può?
Come si può spiegare alle famiglie che se è stata stilata una lista loro si trovano proprio alla fine? Non si può! E quando poi finalmente s’intravede il sole, non solo più dal terrazzo, ecco che torna potente la discriminazione, l’inequità, nessun campo solare per i ragazzi o meglio solo un pezzettino, qualche briciola di quella torta tanto desiderata e solo vista in vetrina.
190 sono le ore proposte dai servizi, sembrano un regalo, ma non lo sono, sono i residui delle ore non utilizzate durante lo stato emergenziale e ancora una volta si alza il grido “NON SI PUO!”
Con la L. 162/98 venivano attuate modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave, all'articolo 39, comma 2, dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti: "l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati; l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilita' permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o piu' funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalita' di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia" comunque la L.104/92 dispone di “garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo”. Garantire alla persona fragile l’equità ovvero gli stessi servizi delle persone senza fragilità, non permettere alle persone con fragilità la frequenza ai campi solari è una vera e propria dscriminazione ed è in netto contrasto con la Convenzione Onu che recita La Convenzione ONU delle persone con disabilità all’art. 22 c. 1, sancisce rispetto alla realtà degli interessati perché in generale vale per tutti il rispetto della vita privata come diritto umano inviolabile : “Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla modalità di alloggio, sarà soggetta a interferenze arbitrarie o illegali nella propria vita privata, in quella della famiglia, della propria casa, della propria corrispondenza o di altri tipi di comunicazione o ad attacchi illegali al proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o attacchi”. nonchè Con la L.328/2000 precisamente Art. 14. (Progetti individuali per le persone disabili) si disponeva come di seguito 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonche' nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unita' sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2. 2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonche' le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di poverta', emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialita' e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. (3) (5) ((6)) 3. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalita' per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.
Ed ora tutti ai campi solari ad annusare la libertà e l’equità!"