Dopo un dibattito ad ampio respiro, fortemente voluto da 17 sigle sindacali, tra cui il Nuovo Sindacato Carabinieri, sui contenuti normativi della legge sull'associazionismo sindacale militare, è stato approvato, all'unanimità il manifesto dei sindacati militari, attraverso il quale sono stati sanciti i diritti considerati rilevanti e fondamentali che richiedono, in nome e per conto del popolo con le stellette, siano garantiti dalla legge alle associazioni sindacali militari:
Il diritto del personale militare di ogni ruolo e grado a costituire e formare associazioni sindacali, con il solo adempimento della comunicazione all'organo competente, unicamente incaricato della verifica sulla regolarita' statutaria ed associativa e senza successivi incarichi di controllo. Il diritto del personale militare di ogni ruolo e grado di poter rivestire cariche sindacali per il solo fatto di appartenere alla forza armata o al corpo, con esclusione del personale in quiescenza, qualsiasi sia la sua posizione amministrativa, indipendentemente da procedimenti e/o condanne penali che non comportano l'allontanamento definitivo, procedimenti e/o sanzioni disciplinari di corpo o di stato, aspettativa per motivi personali o di salute. Il diritto del sindacato militare all'autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria, nel pieno rispetto delle norme democratiche, con la formazione del proprio organigramma su base elettiva, senza limiti di tempo, né di mandato che non siano quelli previsti dai rispettivi statuti. Il diritto del sindacato militare ad avere la rappresentativita' del personale di ogni ruolo e grado, in servizio, in ausiliaria e in congedo, senza limiti percentuali tra le varie categorie degli iscritti.
Il diritto del sindacato militare ad essere rappresentativo a livello nazionale al raggiungimento di una soglia percentuale del 3% sulla forza sindacalizzata di ogni singola forza armata, di polizia militare e del corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera.
In caso di sindacato interforze, tale percentuale dovra' intendersi da raggiungersi per ogni singola forza armata o corpo rappresentato dal predetto sindacato interforze. per il primo quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge la percentuale di rappresentativita' e' ridotta al 2% della forza sindacalizzata.
Il diritto del sindacato militare di trattare le materie previste dall'art. 3 della legge 195/1995 in luogo di quelle previste, allo stato, dall'art. 4 della medesima legge, con particolare riferimento ai criteri generali dell’articolazione dell’orario di servizio e della mobilita’ del personale, senza interferire con la direzione dei servizi e con lo svolgimento delle attivita’ operative. Il diritto del sindacato militare acche' le controversie in tema di tutela sindacale, in quanto diritto soggettivo, siano attribuite esclusivamente alla giurisdizione del giudice del lavoro, in ossequio all'art. 25 della costituzione e giuste pronunce della costante giurisprudenza in tal senso. Il diritto del sindacato militare, in forza della sua autonomia giuridica e rappresentativa, ad intrattenere rapporti con qualsivoglia soggetto fisico o giuridico riconosciuto dallo stato, in funzione della sua competenza e professionalita', per esclusive finalita' sindacali. il diritto del sindacato militare all'autofinanziamento, mediante ogni forma consentita dalla legge agli enti giuridici, che non sia in contrasto con i principi dell'ordinamento militare e pienamente riscontrabile nella rendicontazione annuale. Il diritto del sindacato militare ad effettuare la contrattazione di comparto, la contrattazione di singola amministrazione e quella decentrata ad ogni livello.
Il diritto del sindacato militare di avvalersi di idonee misure, alternative allo sciopero, quali le procedure di raffreddamento dei conflitti e di conciliazione, quelle dell'arbitrato e delle camere di contrattazione, in linea con le decisioni del comitato europeo dei diritti sociali adottate il 22/01/2019 inerenti il ricorso 140/2016. Il diritto del sindacato militare ad avere la disponibilita’ di spazi e locali presso ogni sede da adibire a ufficio sindacale per lo svolgimento di attivita’ a favore del personale, nonche’ per l’affissione e la divulgazione di materiale concernente notizie e comunicazioni di carattere sindacale.
Il diritto del sindacato militare e del dirigente sindacale militare a disporre ed usufruire di distacchi e di permessi retribuiti, nonche' di aspettative non retribuite, finalizzati all'espletamento dell'incarico, nell'interesse superiore e prioritario della tutela del personale.
Il diritto del dirigente sindacale militare a tenere colloqui, incontri e riunioni, anche in divisa e/o in orario di servizio, in idonei locali di pertinenza dell'amministrazione, previo accordi con la stessa, ed in luoghi aperti al pubblico.
Il diritto del dirigente sindacale militare di esprimersi e comunicare liberamente riguardo le materie di competenza e le prerogative sindacali, anche tramite stampa, media, radio, internet, social network e tutti i sistemi di comunicazione in generale.
Il diritto del dirigente sindacale militare alla partecipazione ai procedimenti amministrativi di qualsivoglia natura (avanzamento, trasferimento, procedimento disciplinare ecc.) riguardanti gli iscritti e previa richiesta da parte dell'interessato.
Il diritto del dirigente sindacale militare a non essere perseguito disciplinarmente, discriminato o danneggiato, sotto ogni profilo, per le condotte e le opinioni tenute ed espresse in costanza dell'espletamento dei compiti connessi con l’esercizio del proprio mandato e successivamente al termine di esso. Il diritto del dirigente sindacale militare, in costanza di incarico sindacale, a non essere destinatario di trasferimenti d’ufficio senza il proprio assenso ed il preventivo nulla osta del sindacato di appartenenza.
Il diritto del dirigente sindacale militare ad essere trasferito, a domanda, presso un nuovo reparto della stessa sede o nuova sede di gradimento, anche in sovraorganico, al termine naturale dell'espletamento dell'intero mandato sindacale.